Ecco di seguito i provvedimenti presi dal giudice sportivo riguardanti la Lazio nella sedicesima giornata:
IMMOBILE
«Al 47° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore della Soc. Lazio Immobile Ciro, dopo un diverbio con un calciatore avversario verificatosi all’interno dell’area di rigore torinista; a mezzo mail ritualmente pervenuta alle ore 14,36 d el giorno 12 dicembre 2017, la Soc. Lazio richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagi ni televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile dell’infrazione che causava la consequenziale sanzione disciplinare; rilevato che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in p erfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televi sive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fat to di condotta violenta o gravemente antisportiva”, solo in caso di fatti di condotta vi olenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto pre ndere decisioni al riguardo; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare inammissibi le la richiesta formulata dalla Soc. Lazio ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS; rilevato che sulla base del referto arbitrale, e d ella precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzion ata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario; ritenuto, pertanto, che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla streg ua anche della scarsa intensità del contatto effettivo e dell’assenza di ogni qualsivoglia conse guenza (come da referto ed integrazione del Direttore di gara); dispone l’applicazione nei confronti del calciatore IMMOBILE Ciro (Lazio) della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara nonché, in commutazione della se conda giornata, dell’ammenda di € 10.000,00».
SOCIETA’
«Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per non aver impedito l’ingresso di persone non autorizzate nella zona antistante gli spogliatoi ch e, con riguardo particolare ad una persona, assumevano anche un atteggiamento offensivo nei con fronti del VAR e dell’AVAR».
SOCIETA’
«Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara».
MILINKOVIC-SAVIC
– Seconda Sanzione.
TARE – INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F .I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NEL L’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 DICEMBRE 2017 ED AMMENDA DI € 5.000,0 0 TARE Igli (Lazio): «per avere al termine del primo tempo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara rivolgendogli, in più occasioni, espressioni gravemente irriguardose; recidivo; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale».
CALVERI – INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F .I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NEL L’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 DICEMBRE 2017 CALVERI Armando (Lazio): «per avere, al rientro delle squadre in campo per il secondo tempo della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un’espressione gravemente irriguardosa; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale».