Poteva andare peggio… Eh sì, perché proprio ieri è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla chiusura della Curva Nord in vista della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio.
Facciamo un piccolissimo riassunto; la questione riguarda i cori razzisti dal “Terzo Anello Verde”, per la quasi totalità dei tifosi, nei confronti dei calciatori del Milan Kessie e, in particolare, Bakayoko. (semifinale di ritorno Coppa Italia)
Poteva andare peggio ho detto poc’anzi perché, come si legge nel comunicato, la pena verrà congelata per un anno in quanto la Lazio non era in diffida.
In sostanza la Curva Nord non sarà chiusa in occasione della finalissima di Coppa Italia,ma….Ecco il Comunicato ufficiale della Lega:
«Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che prima dell’inizio della gara, durante il primo ed il secondo tempo, ed al termine della gara, i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore “Terzo Anello Verde”, si rendevano responsabili nella quasi totalità (il 90% dei 4.049 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Milan Kessie e, in particolare, Bakayoko; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa la “parte centrale in basso” del settore denominato “Curva Nord” dello Stadio Olimpico di Roma; ritenuto che, in ragione della loro dimensione e della percezione reale del fenomeno, i predetti comportmenti assumono rilevanza disciplinare; ritenuto, non di meno, che sussistono le condizioni per la concessione della sospensione dell’esecuzione della sanzione disciplinare… delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con la parte del settore indicata dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell’ordine pubblico, priva di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione»