In riferimento al servizio di Report, in onda stasera (clicca qui per maggiori info), Igli Tare si dichiara “assolutamente estraneo alla società di scommesse albanese Top Bast, rispetto alla quale, al pari di suo fratello Genti, non è titolare di alcun interesse diretto o indiretto“.
Il ds della Lazio, in una nota diffusa dai suoi avvocati ai quali “ha dato mandato di eventuali azioni legali a sua tutela“, contesta l’articolo “Calcio, clan e affari. Le ombre albanesi sulla Lazio di Tare“, pubblicato da Repubblica oggi.
Nell’articolo si anticipano alcuni dei contenuti di un’inchiesta della trasmissione tv Report, in onda stasera su Rai3, nella quale si parla di un presunto controllo da parte di Tare tramite un prestanome di una società di scommesse albanese. Sulla vicenda, secondo l’articolo, indaga la procura di Bari dopo il tentativo di acquisizione poi tramontato da parte di clan baresi: il pm non ha indagato Tare, sempre secondo l’articolo, ma ha informato la procura Figc, quando era guidata da Giuseppe Pecoraro, che nell’indagare sull’ incompatibilità di Tare con la società di scommesse non avrebbe ascoltato il ds laziale.
“Semplicemente falsa – sottolinea la nota di Tare – la tesi sostenuta dal giornalista e da questi attribuita agli atti d’indagine, secondo la quale ‘di fatto, la società è dei fratelli Genti e Igli Tare. Allo stesso modo – prosegue il ds – Igli Tare si dichiara estraneo alla operazione descritta dal giornalista quale tentativo del clan Martiradonna di acquistare tale società di scommesse; operazione di cui ignora qualsiasi informazione. In ragione della totale estraneità e della falsità della notizia (artatamente divulgata), Igli Tare aveva preventivamente diffidato il giornalista Daniele Autieri in occasione di una mail di risposta ad una serie di specifiche domande rivoltegli da Autieri nella qualità di giornalista della Redazione di Report.
”Igli Tare – conclude la nota – riserva ogni più ampia azione legale, per la quale ha già conferito mandato ai propri legali, anche con riferimento agli ulteriori profili di illiceità della notizia oggetto di contestazione“.